Lo Statuto dell’Associazione Associazione Amici dei Musei di Castelfranco Veneto by Redazione - 06/02/2017 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DI CASTELFRANCO VENETO E DELLA CASTELLANA. Articolo 1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, la libera associazione denominata “Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Castelfranco Veneto e della Castellana” con sede presso lo Studio Progettazione Dal Pias, Piazza Giorgione N. 6, 31033 Castelfranco Veneto, TV. Articolo 2. STATUTO E REGOLAMENTO. L’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Castelfranco Veneto e della castellana è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge N. 266 del 11 agosto 1991 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Al fine di disciplinare, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi alla propria organizzazione ed alla propria attività l’Associazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti che saranno deliberati dall’Assemblea Ordinaria. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Articolo 3. OGGETTO. L’Associazione non ha scopo di lucro ed agisce con finalità di volontariato civile, culturale e sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti. Essa promuove ed adotta ogni tipo di iniziativa atta a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle raccolte del Museo Casa Giorgione e delle Collezioni Civiche, dei Beni culturali, dei monumenti e del paesaggio della Castellana. In particolare: a) promuove donazioni, lasciti e acquisizioni di opere e di denaro diretti ad arricchire le raccolte museali; b) promuove campagne di finanziamento destinate al restauro del patrimonio artistico, archeologico e monumentale castellano curandone l’attuazione; c) collabora con la Direzione dei Musei e con le competenti Soprintendenze ed Enti preposti nell’azione di tutela e custodia dei Musei, dei Monumenti e del paesaggio della Castellana; d) favorisce, mediante una apposita Sezione Didattica, la conoscenza dei Musei e dei monumenti della Castellana organizzando visite guidate per gruppi e scolaresche; e) organizza visite a musei, monumenti, mostre e collezioni pubbliche e private; f) organizza conferenze e dibattiti e cura pubblicazioni su temi artistici e storici. Articolo 4. DURATA. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Articolo 5. SOCI. Possono aderire all’Associazione tutte le persone, enti od associazioni che ne condividano le finalità. Si diviene Soci ordinari e sostenitori presentando domanda scritta di ammissione accompagnata dalla quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione si considera accettata salvo che entro sei mesi dalla stessa il Consiglio Direttivo non deliberi in senso contrario. Il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di Socio Onorario a persone, associazioni od enti che per la loro attività o la loro munificenza hanno arricchito in maniera rilevante il patrimonio culturale, artistico e scientifico dei Musei. Articolo 6. DIRITTI DEI SOCI. I Soci hanno diritto di: a) eleggere, riuniti in Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti; b) di essere informati delle attività messe in atto dall’Associazione; c) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Articolo 7. DOVERI DEI SOCI. I Soci devono: a) rispettare il presente statuto mantenendo un comportamento corretto nei confronti degli altri Soci; b) versare le quote di adesione stabilite annualmente dal Consiglio direttivo entro il termine da quest’ultimo stabilito; c) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto: essa non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Articolo 8. RECESSO ED ESCLUSIONE. Il Socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A. R. . Tale comunicazione ha effetto dal 31 Dicembre dell’anno in corso purchè inviata entro il mese di settembre. Perdono la qualifica di soci coloro che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto. L’esclusione è automatica nel caso di mancato versamento della quota associativa che deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; negli altri casi è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti previa audizione del socio e viene comunicata con motivazione scritta all’interessato entro trenta giorni. Articolo 9. GLI ORGANI. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente ed il Vice Presidente; d) il Segretario; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche dell’Associazione sono ricoperte a titolo gratuito; potranno solo essere rimborsate le spese sostenute nei limiti previsti dal punto C) dell’art. 6. Articolo 10. ASSEMBLEA. L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola con l’iscrizione. L’Assemblea è Ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di propria iniziativa o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato agli aderenti in forma scritta almeno dieci giorni prima la data dell’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. Ogni Socio ha diritto a esprimere un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio. Ogni Socio può rappresentare al massimo due altri Soci. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto su un apposito libro dal Segretario o da un suo delegato e da questi con il Presidente sottoscritto. Il libro dei verbali dell’Assemblea è custodito presso la sede e può essere consultato da ogni Socio. Articolo 11. ASSEMBLEA ORDINARIA. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’anno sociale. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando interviene almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, che può essere indetta lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Ad essa devono essere sottoposti per l’approvazione: a) la relazione del Presidente sull’Ordinamento culturale ed economico dell’associazione; b) il bilancio consuntivo dell’esercizio; c) gli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’Assemblea Ordinaria elegge a scadenza i sette componenti il Consiglio direttivo ed i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti l’organo da eleggere. Articolo 12. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l’intervento ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere indetta lo stesso giorno, con l’intervento ed il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci. Articolo 13. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti eletti dell’Assemblea ordinaria tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Esso nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente. Nomina altresì il Segretario che può essere scelto anche tra i Soci che non fanno parte del Consiglio. Il Consiglio direttivo provvede con pieni poteri per tutto quanto rientra nell’oggetto sociale, ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto dall’Assemblea. Esso può delegare lo svolgimento di determinate mansioni ad uno o più dei suoi componenti. Nel caso un Consigliere presenti le dimissioni o cessi per altra causa dall’incarico il Consiglio direttivo provvede a nominare un sostituto fra i primi dei non eletti. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla successiva annuale assemblea Ordinaria. Il mandato del Consigliere così scelto avrà la medesima scadenza del consiglio Direttivo in cui è stato inserito. Il Consiglio può deliberare la decadenza dalla carica di quel Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre riunioni consecutive. Articolo 14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando lo richiedono per iscritto almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata per lettera almeno dieci giorni prima del giorno della riunione e deve contenere l’ordine del giorno. Il Presidente, in caso di particolare urgenza, può convocare il Consiglio Direttivo anche con telefonata con almeno due giorni di preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. A tali riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore pro-tempore del Museo Civico. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale redatto su un apposito libro dal segretario o da un suo delegato e da questi con il Presidente sottoscritto. Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo è custodito presso la sede e può essere consultato da ogni Consigliere. Articolo 15. IL PRESIDENTE. Il presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi e ne dirige l’attività coadiuvato dagli altri componenti il Consiglio Direttivo: Al Presidente spetta la firma che impegna l’Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni e non può ricoprire tale carica per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di motivata urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporre le proprie iniziative all’approvazione dello stesso in occasione della sua prima riunione. Articolo 16. IL VICE–PRESIDENTE. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di riconosciuto impedimento. Articolo 17. IL SEGRETARIO. Il segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli con il Presidente, attende al disbrigo degli affari ordinari dell’Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura l’archivio dell’Associazione ed il tesseramento, redige e conserva la contabilità dell’Associazione con particolare riguardo alla documentazione relativa alle risorse economiche di cui all’art. 19, riscuote le quote associative. Il segretario, sulla base di specifiche istruzioni del presidente, custodisce le somme di denaro dell’Associazione ed effettua per essa pagamenti. Ogni anno provvede alla stesura del bilancio consuntivo dell’esercizio da sotto porre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Articolo 18. I REVISORI DEI CONTI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall’Assemblea ogni tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio controlla periodicamente, con facoltà di esame della documentazione, la situazione contabile e patrimoniale dell’Associazione, controlla il Bilancio consuntivo e dà di tali attività relazione all’Assemblea Ordinaria Annuale. Il Controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Articolo 19. ANNO SOCIALE. L’anno sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 Dicembre. Articolo 20. RISORSE ECONOMICHE. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote versate dai soci; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi anche derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altro tipo di entrate. Articolo 21. PATRIMONIO. L’Associazione può essere proprietaria di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Essi sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli aderenti. I Beni mobili registrati ed i beni immobili devono essere intestati all’Associazione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti al conseguimento delle finalità statutarie secondo le indicazioni dell’Assemblea Straordinaria. I beni ricevuti in Comodato saranno restituiti ai proprietari. Articolo 22. DONAZIONI E LASCITI. L’Associazione può accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari. L’accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera altresì sulla utilizzazione dei beni ricevuti e delle loro rendite in armonia con le finalità previste dallo statuto. Il Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio e compie i conseguenti atti giuridici. Articolo 23. IL BILANCIO. Il bilancio dell’Associazione viene redatto con riferimento ad un anno sociale. Il bilancio consuntivo è predisposto dal segretario ed espone, suddivise per singole voci, le entrate e le spese relative al periodo cui si riferisce. Le entrate devono essere riportate almeno secondo dettaglio esposto nell’art. 20. Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea Ordinaria convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni Socio. Articolo 24. ASSICURAZIONE DEI SOCI. L’Associazione deve assicurare i propri Soci, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le spese relative alle polizze di assicurazione obbligatoria saranno indicate in apposito capitolo di bilancio preventivo e consuntivo. Articolo 25. DISPOSIZIONI FINALI. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Correlati